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D.L. Semplificazioni - Adempimenti PEC In evidenza

Con il Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76 (D.L. Semplificazioni), adeguando il testo vigente del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005), ha introdotto all'art. 37, per i professionisti iscritti all’Albo, l’obbligo del domicilio digitale e cioè un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata.

Nell’innovare il previgente testo del D.Lgs 82/2005, viene previsto che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell’Ordine di appartenenza ed, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine commina la sanzione della sospensione dall’albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale.

Occorre precisare che la sanzione della sospensione non ha natura disciplinare ma meramente accertativa del mancato possesso del domicilio digitale e viene pertanto irrogata dall'Ordine il quale, una volta comminata, dovrà effettuare le comunicazioni di legge dell'avvenuta sospensione agli Enti ai quali viene trasmesso l’Albo ex art. 23 RD 2537/1925, alle stazioni appaltanti e agli enti dell’ambito provinciale di riferimento.

La sanzione della sospensione dall'Albo viene meno dal momento in cui l'iscritto comunica all'Ordine il proprio domicilio digitale.

Pertanto, a tale proposito, invitiamo i colleghi che ancora non hanno comunicato all’Ordine il proprio indirizzo PEC (o lo hanno modificato) di ottemperare a tale obbligo entro il prossimo Venerdì 2 ottobre 2020.

Trascorso tale termine, per gli iscritti inadempienti, l’Ordine attiverà le procedure previste.